FAQ
I crediti formativi ECM sono una misura dell'impegno e del tempo che ogni professionista della sanità ha dedicato annualmente all'aggiornamento e al miglioramento del livello qualitativo della propria professionalità.
Qualora l'evento formativo sia realizzato a cavallo di due anni, i crediti ECM attribuiti all'evento si riferiscono all'anno in cui viene rilasciato l'attestato.
L'Agenas ha annunciato la conferma che nel corso del triennio 2011-2013 ogni operatore sanitario deve acquisire 150 crediti formativi secondo la seguente ripartizione: 50 crediti/anno (minimo 25 e massimo 75 per ogni anno) per un totale di 150 nel triennio 2011-2013. Per questo triennio possono essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 60 crediti già acquisiti negli anni precedenti
In data 5 novembre 2009 è stato siglato l'Accordo Stato–Regioni concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina", nel quale viene stabilito quanto segue:
"La quantità di crediti ECM che ogni professionista della sanità deve acquisire per il periodo 2008-2010 è di 150 crediti ECM sulla base di 50 ( minimo 25, massimo 75) ogni anno. Per questo triennio possono essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 60 crediti già acquisiti negli anni precedenti.”
In data 1º agosto 2007 è stato siglato l’accordo Stato–Regioni concernente il Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina. Nell’accordo è riportato, tra l’altro, che ogni operatore sanitario deve acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2008-2010 secondo la seguente ripartizione: 50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 per anno) per un totale di 150 nel triennio 2008-2010. In particolare, dei 150 crediti formativi del triennio 2008-2010, almeno 90 dovranno essere "nuovi" crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della sperimentazione a partire dall’anno 2004 fino all’anno 2007.
I crediti per il primo quinquennio sono stati fissati in un totale di 120, con un obbligo progressivo di crediti da 10 per il primo anno fino a 30 per il quinto anno (10-20-30-30-30) con un minimo annuale di almeno il 50% del debito formativo previsto per l'anno e con un massimo annuale del doppio del credito formativo previsto per l'anno. Alla luce di tale premessa, la Commissione Nazionale ha ritenuto opportuno prevedere una progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente secondo il programma quinquennale così definito:
- 2002: 10 crediti (con un minimo di 5 ed un massimo di 20)
- 2003: 20 crediti (con un minimo di 10 ed un massimo di 40)
- 2004: 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60)
- 2005: 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60) *
- 2006: 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60) **
- 2007: 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60) **
- *Per il 2005, con l'intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, i crediti sono stati portati da 40 a 30
- ** Per il 2006, con l'Accordo ponte Stato - Regioni 16 marzo 2006, i crediti sono stati portati da 50 a 30
- **Per il 2007, con l'Accordo Conferenza Stato Regioni del 14. dicembre 2006, i crediti sono stati definiti 30
Sì, il numero dei crediti da conseguire ogni anno e nel quinquennio è uguale per tutte le categorie.
No, come spiegato precedentemente, non c'è differenza.
Non è sufficiente; affinché al professionista vengano riconosciuti i crediti ECM per la frequenza di un evento formativo, infatti, il partecipante deve avere compilato o sostenuto la verifica apprendimento ed il questionario di gradimento (modulo da compilare in forma anonima). È responsabilità del Provider provvedere a questa operazione. L'esito della verifica dell'apprendimento deve essere positivo per almeno il 75% della verifica.
Al fine dell'acquisizione dei crediti ECM, il/la professionista deve essere stato presente all'evento formativo per almeno il 90% della durata di svolgimento dell'evento accreditato.
Dal Provider dell'evento formativo. È responsabilità del di quest'ultimo assicurarsi che a ciascun partecipante/professionista venga rilasciata la documentazione prevista.
L'attestato deve essere conservato da parte del professionista, in previsione di eventuali verifiche eventualmente effettuate dalle Istituzioni (Ministero, Provincia, Ordini professionali).
No, non può portarli in detrazione, in quanto eventuali crediti percepiti sono assorbiti dal diritto all'esonero vantato dall'operatore stesso per l'anno precedente per le tipologie elencate precedentemente.
E' esonerato dall'obbligo dell'ECM il professionista che: frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare, quali per esempio corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 "Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);
- chi usufruisce delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, 2 mesi prima della presunta data del parto e 3 mesi dopo rispettando gli spostamenti consentiti dalla legge;
- chi usufruisce delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento).
Se il sopramenzionato periodo (maternità, servizio militare, formazione) si dovesse protrarre ad oltre un anno solare, è valida l'esclusione - in base alla dichiarazione della commissione nazionale- per l'anno nel quale ammonta la parte più grande. Per esempio se l'astensione cade nel periodo da settembre 2005 a febbraio 2006, l'esenzione dall'obbligo è valida esclusivamente per il 2005.
Inoltre, secondo il nuovo contratto collettivo di comparto per il personale del Servizio Sanitario provinciale (escluso il personale dell'area medica e medico veterinaria e delle dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale), Art. 41, comma 5:
"Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettativa a qualsiasi titolo usufruite nonché il permesso per motivi educativi, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il periodo utile al fine dell'acquisizione dei crediti formativi riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente."
No. I crediti ECM per la docenza vengono acquisiti una sola volta nel caso in cui il docente/relatore abbia svolto la sua attività in più edizioni.
I/Le docenti/relatori/relatrici hanno diritto, previa richiesta al promotore dell'evento, a 2 crediti ECM per ogni ora di docenza e ad 1 credito per ogni mezz'ora.
Ultimo aggiornamento
14 Febbraio 2024, 16:12